(Pubblicata nel numero straordinario al Bollettino ufficiale 
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 dell'8 febbraio 2012) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Inserimento nella legge provinciale 27 dicembre 2011,  n.  18  (legge
  finanziaria provinciale 2012) dell'articolo  9-bis,  relativo  alle
  addizionali  all'accisa  sull'energia  elettrica,  e  dell'articolo
  9-ter, relativo all'imposta municipale per i fabbricati rurali 
 
    1. Dopo l'articolo 9 della legge finanziaria provinciale 2012  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di addizionali provinciale e
comunali all'accisa sull'energia elettrica).  -  1.  Questo  articolo
persegue l'obiettivo di non incrementare  la  tassazione  complessiva
sul consumo di energia elettrica gravante sui contribuenti a  seguito
dell'entrata in vigore della disciplina attuativa  dell'articolo  18,
comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68  (Disposizioni
in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario
e  delle  province,  nonche'  di  determinazione  dei  costi  e   dei
fabbisogni standard nel settore sanitario), e dell'articolo 2,  comma
6, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23  (Disposizioni  in
materia di federalismo Fiscale Municipale). 
    2. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, a  decorrere
dal 1°  gennaio  2012  e  fino  all'approvazione  di  una  disciplina
organica provinciale in materia tributaria, l'addizionale provinciale
prevista  dall'articolo  11  (Disposizioni  in  materia  di   tributi
provinciali)  della  legge  provinciale  20  marzo  2000,  n.  3,   e
dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge  28  novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale  e
locale), convertito con modificazioni, dalla legge 27  gennaio  1989,
n. 20, e' ridotta di euro 9,30 per mille kWh. 
    3. Ai sensi dell'articolo 80 dello  Statuto  speciale  i  comuni,
entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in   vigore   di
quest'articolo, possono  ridurre  le  addizionali  comunali  previste
dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge  n.  511
del 1988, a decorrere dal 1° gennaio 2012, rispettivamente,  di  euro
18,59 per mille kWh e di curo 20,40 per mille kWh. Fino alla scadenza
del termine di centoventi giorni per l'adozione  della  riduzione  da
parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette  addizionali
relativi all'anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i
comuni  connesse  alle  predette  riduzioni  delle  addizionali  sono
compensate in applicazione di quanto previsto dall'articolo  6  della
legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36  (legge  provinciale  sulla
finanza locale). 
    4. In relazione alle riduzioni disposte ai sensi dei commi 2 e  3
di  questo  articolo,  i  versamenti  in   acconto   delle   predette
addizionali  relativi  all'anno  2012,  ove  gia'  effettuati,  danno
diritto a rimborso ai soggetti passivi dell'imposta. 
    5. Alle minori entrate derivanti da questo articolo  si  provvede
con le maggiori devoluzioni previste dall'articolo 70  dello  Statuto
speciale. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apporre al bilancio
le variazioni conseguenti a questo articolo, ai  sensi  dell'articolo
27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale
di contabilita').». 
    2. Dopo l'articolo 9-bis della legge finanziaria provinciale 2012
e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-ter (Disposizioni in materia  di  esenzione  dall'imposta
municipale  propria  per  i  fabbricati  rurali).  -  1.   Ai   sensi
dell'articolo 80, comma 1 bis, dello Statuto speciale i comuni, oltre
a quanto previsto dall'articolo 13, comma  8,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
possono prevedere un'ulteriore riduzione  dell'aliquota  dell'imposta
municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad
un massimo dello 0,1 per cento. 
    2. Per l'anno  2012  i  comuni  possono  deliberare  la  predetta
riduzione entro il termine massimo stabilito per  l'approvazione  dei
bilanci di previsione.».